con entrata in vigore il 19 luglio 2026
La Legge 2 luglio 2026, n. 119 interviene sulla disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, prevedendo in particolare:
in materia di monitoraggio della performance, la sostituzione delle parole «Gli Organismi indipendenti di valutazione» con le parole «I titolari della valutazione»;
per l’adozione e l’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione della performance, il «previo parere non vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione»;
l’attribuzione agli OIV della «proposta non vincolante» sulla misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso;
l’attribuzione agli OIV della «proposta non vincolante» di valutazione annuale dei dirigenti di vertice;
la delega al Governo per la riforma degli OIV, con criteri riferiti al rafforzamento dell’indipendenza e della terzietà del controllo, all’introduzione di meccanismi di rotazione negli incarichi e al sorteggio per l’individuazione di alcuni componenti;
la partecipazione dei componenti degli OIV, senza diritto di voto, alle commissioni di valutazione, con funzioni di supporto.